Appuntamento con tutti gli associati di Valdelsa Donna per il 5/6 alle 19 a Campostaggia per l’approvazione del nuovo Statuto redatto in base alle nuove direttive sul Terzo Settore .
Chi è impossibilitato a partecipare può firmare una delega, mettendosi in contatto con noi per la consegna. Si tratta di un adempimento fondamentale per poter continuare ad operare sul territorio come facciamo ormai da dodici anni, per questo motivo Vi chiediamo la massima partecipazione. Grazie
STATUTO VALDELSA DONNA
ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO NELLA LOTTA CONTRO I TUMORI ODV
ART.1
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
“Valdelsa Donna Associazione per il sostegno nella lotta contro i tumori ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Colle val d’Elsa e con durata illimitata.
ART. 2
L’associazione è apartitica, democratica nella struttura e non ha scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie
c) organizzazione e gestione di attività culturali di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
In particolare, Associazione potrà:
collaborare con l’Area Vasta Sud Est (ex Usl 7) Ospedale di Campostaggia nei progetti di riabilitazione psico-fisica delle persone affette da patologia tumorale al seno e loro familiari con l’opera di psicologi e di un nutrizionista;
-offrire alle pazienti oncologiche un incontro con consulenti di bellezza per make up e cura del proprio viso, con l’assistenza di una psicoterapeuta;
-consentire ai soci affetti da patologie tumorali l’accesso a lezioni di ginnastica riabilitativa nonchè a corsi di ginnastica in acqua;
-promuovere corsi di consapevolezza e scrittura e rilassamento interiore con una psicologa e corsi di arteterapia guidati da un medico;
-offrire ai soci sedute di reiki;
mettere a disposizione dei soci un operatore specializzato per aiuto nelle pratiche previdenziali ed assistenziali con servizio gratuito;
-promuovere sul territorio incontri e dibattiti sviluppando tematiche attinenti le patologie oncologiche, specificatamente attuando opera di prevenzione e cultura anche a mezzo di materiale illustrativo;
-fornire assistenza, supporto, ascolto per i pazienti affetti da patologia tumorale e loro familiari;
-collaborare con la Struttura Ospedaliera di Campostaggia nella tenuta dell’archivio del reparto di Oncologia e reperire i fascicoli di ciascun paziente per le visite con gli oncologi.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
L’associazione si riserva di esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART.3
Il numero degli associati è illimitato e non inferiore a sette.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
La procedura di ammissione del socio è la seguente:
Chi intende essere ammesso come associato dovrà firmare e consegnare all’incaricato facente parte del Direttivo la domanda scritta contenente:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori.
La deliberazione di ammissione viene annotata nel libro degli associati.
In ipotesi di rigetto, il Direttivo provvede a motivare la deliberazione, comunicandola all’interessato.
Chi ha proposto la richiesta rigettata può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
poter essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
poter partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate ove previamente autorizzate;
poter prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, poter prendere visione dei bilanci e poter consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Direttivo.
ART. 5
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o per esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione viene escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione può comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale ne prenderà atto.
Il socio che non versa la quota associativa nei termini annualmente stabiliti dal Direttivo decade automaticamente senza la necessità di una apposita deliberazione.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
Ai componenti degli organi associativi non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, previamente autorizzate, per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART.7
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell’Assemblea può avvenire mediante comunicazione inviata in forma cartacea oppure via sms e/o mediante avviso pubblicato sulla pagina facebook e sulla chat dell’Associazione. La convocazione, contenente il luogo, la data e l’ora di convocazione e preferibilmente l’ordine del giorno, deve pervenire ai soci almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, indicativamente entro il 30 Aprile.
L’Assemblea viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulla esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuitele dalla Legge.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente. Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo richiesta di 2/3 dei presenti. Ha diritto di voto solo il socio in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno il 50% + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo opera in sinergia con gli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività;
– predisporre il bilancio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– deliberare l’importo, le modalità di versamento e i termini di versamento della quota associativa;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea ed è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 (Presidente, VicePresidente, Tesoriere, Segretario) per la durata di due (2) anni, rieleggibili per due mandati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART.9
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti nella prima riunione dell’Organo stesso.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferendo in merito all’attività compiuta. Il Presidente può deliberare spese, vincolando l’Associazione, senza la previa delibera della Assemblea o del Consiglio Direttivo, ma solo nei limiti dell’importo massimo deliberato ogni anno dalla Assemblea.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 11
L’associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi svolte in vario modo, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 12
L’associazione redige il bilancio di esercizio annuale consuntivo e preventivo, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART.13
L’associazione provvede alla tenuta dei seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura dell’incaricato facente parte del Consiglio Direttivo;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti, tenuto a cura del Segretario facente parte del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario facente parte del Consiglio Direttivo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi formulandone richiesta orale o scritta al Segretario.
ART.14
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari..
Ai volontari vengono rimborsate dall’associazione tutte le spese sostenute e autorizzate.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione si riserva di avvalersi di prestazioni occasionali di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento dei propri fini.
ART. 15
In caso di scioglimento dell’associazione, l’eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 16
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) ) e successive modifiche e, in quanto,compatibile dal Codice civile